Humanrights

A cura dell’avv. Maurizio de Stefano, dell’avv. Mario Lana e del prof. avv. Augusto Sinagra  

 

AVVOCATI PATROCINANTI ALLA CORTE EUROPEA  DEI DIRITTI DELL’UOMO A STRASBURGO

La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, comunemente chiamata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, consente ad ogni persona di ricorrere alla CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo, per denunciare la negazione dei diritti umani, da parte delle leggi e dei giudici italiani. Se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo accerta la violazione delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo essa emette una sentenza di condanna a carico dello Stato italiano, ordinando a quest’ultimo il pagamento di una somma di denaro (a titolo satisfattivo e risarcitorio) in favore della persona riconosciuta come vittima.

Si ricorda che non è possibile ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo se prima non si sia celebrato il processo davanti ai giudici italiani e che si devono illustrare alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo le modalità di svolgimento ed il contenuto della causa discussa davanti ai giudici italiani. Pertanto, la persona che intende ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dovrebbe richiedere l’assistenza del proprio avvocato di fiducia che ha curato lo stesso processo davanti ai giudici italiani, in quanto quest’ultimo avvocato è in possesso delle copie di tutti gli atti processuali ed è in grado di valutare se sussistano gli ulteriori presupposti per ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Non è necessario richiedere l’assistenza o di un avvocato francese o domiciliato a Strasburgo, in quanto tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avvengono in via epistolare, tramite il servizio postale, dal proprio domicilio in Italia.

TUTTI GLI AVVOCATI, iscritti agli albi forensi in Italia, sono abilitati al patrocinio ed alla difesa davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo per la tutela dei diritti umani violati dallo Stato italiano.

Moltissimi avvocati italiani usualmente difendono davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, tra questi, nel presente sito www.humanrights.it viene pubblicato un 

ELENCO  (elenco degli avvocati) di coloro che sono conosciuti dall’avv. Maurizio de Stefano, dall’avv. Mario Lana e dal prof. avv. Augusto Sinagra.

 

EVOLUZIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO IN ITALIA: 
IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DI AVVOCATO 
CONSEGUITO IN AMBITO COMUNITARIO ED EXTRA-COMUNITARIO.

a cura di Emanuela RONZITTI

 

 

Co                                   

 

attenzione, 

La corte europea dei diritti umani e le violazioni della Russia

 

 

 

 

mar, 5 lug 2022, 13:30 - 15:30 (la tua ora locale)
 
 

 

 

 

5.7.2022 h. 13.30  -  Diritto comunitario.  -la giurisdizione della corte europea dei diritti dell'uomo per tutte le violazioni compiute dalla Federazione della Russia fino al 16 settembre 2022 - Introduce Avv. Domenico Condello - Relatori Avv. Maurizio De Stefano Avvocato del Foro di Roma - Patrocinante dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - Avv. Andrea Saccucci - Professore di Diritto Internazionale Università degli studi Campania - Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza -  Richiesto accreditamento al Consiglio Nazionale Forense - due crediti formativi .

attenzione sono stati ridotti i termini  (da 6 a 4 mesi) per presentare il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, vedi Protocollo n. 15

 

Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’ Uomo e delle Libertà fondamentali

Strasburgo, 24.VI.2013

 

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,Vista la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a İzmir il 26 e il 27 aprile 2011;Visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 26 aprile 2013;Considerato che è necessario fare in modo che la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere il suo ruolo preminente nella tutela dei diritti dell’uomo in Europa, Hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1.

Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto: «Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione,».

 

Articolo 2

.1) All’articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto: «I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all’Assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22.»

 .2) I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 21.

.3) Il paragrafo 2 dell’articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 23.

 

Articolo 3

All’articolo 30 della Convenzione, le parole «a meno che una delle parti non vi si opponga» sono soppresse.

 

 Articolo 4

All’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole «entro un periodo di sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro un periodo di quattro mesi».

 

Articolo 5

 All’articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» sono soppresse.

Disposizioni finali e transitorie

 

 Articolo 6

.1) Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:

            a la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o

            b la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

.2) Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

 

Articolo 7

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6.

 

Articolo 8

 .1) Gli emendamenti introdotti dall’articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all’Assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell’articolo 22 della Convenzione, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo.

.2)  L’emendamento introdotto dall’articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.

.3) L’articolo 4 del presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L’articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell’articolo 35,  paragrafo 1, della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell’articolo 4 del presente Protocollo.

.4) Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

 

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle alt re Alte Parti contraenti della Convenzione:a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo 7; e d ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.

 

(nota esplicativa del testo ufficiale)

 Per mantenere l’efficacia della Corte europea dei diritti dell’uomo, il presente Protocollo apporta le seguenti modifiche alla Convenzione :

  • è stato aggiunto un considerando al Preambolo della Convenzione, contenente un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento;
  • è stato ridotto da sei a quattro mesi il termine entro il quale un ricorso deve essere introdotto davanti alla Corte;
  • è stato emendato il criterio di ricevibilità relativo al ‘pregiudizio importante’, per eliminare la seconda condizione che impedisce il rigetto di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno;
  • le parti a un processo non avranno più la possibilità di opporsi alla decisione di una Camera di spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera;
  • il limite di età per l’elezione dei giudici della Corte è stato sostituito con il requisito che i candidati debbano avere meno di 65 anni alla data in cui il loro elenco è richiesto dall’Assemblea parlamentare.

Con legge italiana del 15 gennaio 2021 n. 11, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 10 febbraio 2021 è stato ratificato il Protocollo  n.  15  recante  emendamento  alla  Convenzione  per   la per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013. (l’Italia era rimasto l’ultimo paese dei 47 del Consiglio d’Europa a ratificare questo Protocollo).

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Dipartimento Centro Studi - Formazione e crediti formativi

Commissione Diritti umani e dei cittadini comunitari e degli stranieri SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Riflessi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sulla legislazione e sulla giurisprudenza della Corti nazionali italiane.

 

Mercoledì 4 novembre 2020

dalle ore 15.00 alle ore 18,00

Aula Avvocati ─ Palazzo di Giustizia ─ Piazza Cavour - Roma

Indirizzo di saluto

Avv. Antonino Galletti

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Introducono

Avv. Mario Scialla

Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Coordinatore Commissione Diritti Umani

Avv. Saveria Mobrici

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Coordinatrice Vicaria Commissione Diritti Umani

TAVOLA ROTONDA

Intervengono

Dott. Francesco Crisafulli

Magistrato presso il Tribunale Civile di Roma ─ Già Co-Agente del Governo italiano dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Avv. Prof. Anton Giulio Lana

Presidente dell’Unione Forense per la tutela dei Diritti Umani

Dott. Guido Raimondi

Consigliere di Cassazione, già Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Prof. Claudio Zanghì

Professore Emerito di Diritto Internazionale ─ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

MODERA

Avv. Maurizio de Stefano

Commissione Diritti Umani

La partecipazione è consentita esclusivamente DA REMOTO, previa iscrizione  a mezzo della Piattaforma di Formazione continua dell’Ordine degli Avvocati di Roma

https://www.ordineavvocatiroma.it/evento/15-00-18-00-il-settantesimo-anniversario-della-convenzione-europea-dei-diritti-delluomo-riflessi-della-convenzione-europea-dei-diritti-delluomo-sulla-legislazione-e-sulla-giurisprudenza-delle-cort/ 

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