Humanrights

A cura dell’avv. Maurizio de Stefano, dell’avv. Mario Lana e del prof. avv. Augusto Sinagra  

 

AVVOCATI PATROCINANTI ALLA CORTE EUROPEA  DEI DIRITTI DELL’UOMO A STRASBURGO

La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, comunemente chiamata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, consente ad ogni persona di ricorrere alla CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo, per denunciare la negazione dei diritti umani, da parte delle leggi e dei giudici italiani. Se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo accerta la violazione delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo essa emette una sentenza di condanna a carico dello Stato italiano, ordinando a quest’ultimo il pagamento di una somma di denaro (a titolo satisfattivo e risarcitorio) in favore della persona riconosciuta come vittima.

Si ricorda che non è possibile ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo se prima non si sia celebrato il processo davanti ai giudici italiani e che si devono illustrare alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo le modalità di svolgimento ed il contenuto della causa discussa davanti ai giudici italiani. Pertanto, la persona che intende ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dovrebbe richiedere l’assistenza del proprio avvocato di fiducia che ha curato lo stesso processo davanti ai giudici italiani, in quanto quest’ultimo avvocato è in possesso delle copie di tutti gli atti processuali ed è in grado di valutare se sussistano gli ulteriori presupposti per ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Non è necessario richiedere l’assistenza o di un avvocato francese o domiciliato a Strasburgo, in quanto tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avvengono in via epistolare, tramite il servizio postale, dal proprio domicilio in Italia.

TUTTI GLI AVVOCATI, iscritti agli albi forensi in Italia, sono abilitati al patrocinio ed alla difesa davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo per la tutela dei diritti umani violati dallo Stato italiano.

Moltissimi avvocati italiani usualmente difendono davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, tra questi, nel presente sito www.humanrights.it viene pubblicato un 

ELENCO  (elenco degli avvocati) di coloro che sono conosciuti dall’avv. Maurizio de Stefano, dall’avv. Mario Lana e dal prof. avv. Augusto Sinagra.

 

 

CONSIGLIO D’EUROPA

A cura dell'avvocato Maurizio de Stefano (del foro di Roma)

 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO O   CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITI DEL RE? (la lettera del 22 maggio 2025 di sfida alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)

Su iniziativa della Danimarca e dell'Italia, altri paesi (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia) hanno firmato una lettera  diretta alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo, “per avviare una nuova e aperta conversazione sull'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo” (We want to use our democratic mandate to launch a new and open minded conversation about the interpretation of the European Convention on Human Rights) in particolare sulla limitazione della protezione degli immigrati nei loro paesi.

Nel preambolo della lettera i capì di governo firmatari (farisaicamente a nostro avviso) richiamano il loro attaccamento allo stato di diritto e alla protezione dei diritti umani e la loro fedeltà alle organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite, l'Unione Europea e la NATO .

Meraviglia che i firmatari abbiano ignorato e neppure menzionato il Consiglio d’Europa di cui essi stessi fanno parte, tra cui l’Italia Danimarca e il Belgio quali paesi fondatori fin dal 1949 e nel cui ambito è stata firmata il 4 novembre 1950 a Roma (palazzo Barberini) la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che ha istituito la prima corte internazionale che consentiva ai sudditi di denunciare le violazioni compiute dai Re, prprio davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo.

 Dopo 75 anni da tale evento, è  la prima volta che un gruppo di Stati contesti in maniera così plateale e politica l’operato della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sua funzione di interpretazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, lanciando la grave accusa che la Corte  “abbia esteso eccessivamente il campo di applicazione della Convenzione rispetto alle intenzioni originarie della Convenzione”.

In passato alcuni Stati hanno contestato il giudicato delle singole sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’uomo: Russia, Turchia, Ungheria, Regno Unito, Polonia,  Svizzera; altri Stati non hanno ottemperato al dictum della Corte, ma il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha sempre vigilato al riguardo (art. 46 della stessa Convenzione).

Qualche Stato ha anche ipotizzato il ritiro dal Consiglio d’Europa o la denuncia della Convenzione Corte Europea dei Diritti dell’uomo, al fine di sottrarsi alla giurisdizione della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, ma i paesi membri dell’Unione Europa (quali sono tutti i firmatari della lettera in questione) non possono denunciare la Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, perché l’art. 6, comma 3, del Trattato sull'Unione europea (versione consolidata), formula uno esplicito richiamo a questa Convenzione (“ I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”).

Inoltre, in base all’art. 52 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea <<Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.>>.

Questa lettera del 22 maggio 2025, sembra rompere il tetto di cristallo, perché in via di principio imbocca un percorso di revisione “à la carte”  della Convenzione in base all’orientamento politico di ciascuno dei 46 paesi membri del Consiglio d’Europa,  ma che deve trovare eventualmente una sintesi   solo attraverso la revisione dei trattati e non anche mediante una sfida diretta ai giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Si ricorda, infine, che l’orientamento politico è legato, - sia pure democraticamente- all’orientamento della maggioranza formatasi all’interno dei singoli stati, ma i diritti umani  vanno garantiti proprio alle minoranze e non sulla base del consenso della maggioranza del momento.

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CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA DI GRUPPO A DISTANZA 

LE PRINCIPALI SENTENZE 2025 DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI
I controlli fiscali dell’Italia violano i diritti umani
Diritto alla vita: sversamenti e incendi illegali di rifiuti tossici

Mercoledì 23 Aprile 2025 h. 13.30-16.30

INTRODUCE
Avv. Domenico Condello 
Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Direttore Scientifico rivista giuridica online ForoEuropeo

RELATORE
Avv. Maurizio de Stefano
Avvocato del Foro di Roma
Patrocinante dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

PROGRAMMA
Il relatore si soffermerà sui seguenti decisioni:
2025 - Ispezioni fiscali, la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia: Guardia di Finanza ed Entrate violano i diritti umani. I controlli fiscali dell’Italia violano i diritti umani. È, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), secondo cui Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate esercitano poteri pressoché illimitati durante ispezioni e controlli fiscali.
2025 - La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha condannato l’Italia per violazione dell’Articolo 2 (diritto alla vita) a causa della gestione inefficace dell’emergenza ambientale nella Terra dei Fuochi, un’area della Campania colpita da decenni di sversamenti e incendi illegali di rifiuti tossici. I ricorrenti, residenti nei comuni colpiti, hanno denunciato l’inerzia dello Stato nel proteggere la loro salute e nell’adottare misure preventive efficaci. La Corte ha riconosciuto che il governo italiano era a conoscenza del fenomeno già dagli anni ’90, ma ha risposto in modo tardivo e frammentato, senza adottare misure tempestive e coordinate per la tutela della popolazione.

https://www.foroeuropeo.it/62189-convegno-in-videoconferenza-di-gruppo-m...

 

attenzione sono stati ridotti i termini  (da 6 a 4 mesi) per presentare il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, vedi Protocollo n. 15

 

Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’ Uomo e delle Libertà fondamentali

Strasburgo, 24.VI.2013

 

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,Vista la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a İzmir il 26 e il 27 aprile 2011;Visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 26 aprile 2013;Considerato che è necessario fare in modo che la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere il suo ruolo preminente nella tutela dei diritti dell’uomo in Europa, Hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1.

Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto: «Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione,».

 

Articolo 2

.1) All’articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto: «I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all’Assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22.»

 .2) I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 21.

.3) Il paragrafo 2 dell’articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 23.

 

Articolo 3

All’articolo 30 della Convenzione, le parole «a meno che una delle parti non vi si opponga» sono soppresse.

 

 Articolo 4

All’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole «entro un periodo di sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro un periodo di quattro mesi».

 

Articolo 5

 All’articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» sono soppresse.

Disposizioni finali e transitorie

 

 Articolo 6

.1) Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:

            a la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o

            b la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

.2) Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

 

Articolo 7

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6.

 

Articolo 8

 .1) Gli emendamenti introdotti dall’articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all’Assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell’articolo 22 della Convenzione, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo.

.2)  L’emendamento introdotto dall’articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.

.3) L’articolo 4 del presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L’articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell’articolo 35,  paragrafo 1, della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell’articolo 4 del presente Protocollo.

.4) Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

 

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle alt re Alte Parti contraenti della Convenzione:a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo 7; e d ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.

 

(nota esplicativa del testo ufficiale)

 Per mantenere l’efficacia della Corte europea dei diritti dell’uomo, il presente Protocollo apporta le seguenti modifiche alla Convenzione :

  • è stato aggiunto un considerando al Preambolo della Convenzione, contenente un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento;
  • è stato ridotto da sei a quattro mesi il termine entro il quale un ricorso deve essere introdotto davanti alla Corte;
  • è stato emendato il criterio di ricevibilità relativo al ‘pregiudizio importante’, per eliminare la seconda condizione che impedisce il rigetto di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno;
  • le parti a un processo non avranno più la possibilità di opporsi alla decisione di una Camera di spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera;
  • il limite di età per l’elezione dei giudici della Corte è stato sostituito con il requisito che i candidati debbano avere meno di 65 anni alla data in cui il loro elenco è richiesto dall’Assemblea parlamentare.

Con legge italiana del 15 gennaio 2021 n. 11, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 10 febbraio 2021 è stato ratificato il Protocollo  n.  15  recante  emendamento  alla  Convenzione  per   la per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013. (l’Italia era rimasto l’ultimo paese dei 47 del Consiglio d’Europa a ratificare questo Protocollo). 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Dipartimento Centro Studi - Formazione e crediti formativi

Commissione Diritti umani e dei cittadini comunitari e degli stranieri SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Riflessi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sulla legislazione e sulla giurisprudenza della Corti nazionali italiane.

 

Mercoledì 4 novembre 2020

dalle ore 15.00 alle ore 18,00

Aula Avvocati ─ Palazzo di Giustizia ─ Piazza Cavour - Roma

Indirizzo di saluto

Avv. Antonino Galletti

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Introducono

Avv. Mario Scialla

Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Coordinatore Commissione Diritti Umani

Avv. Saveria Mobrici

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Coordinatrice Vicaria Commissione Diritti Umani

TAVOLA ROTONDA

Intervengono

Dott. Francesco Crisafulli

Magistrato presso il Tribunale Civile di Roma ─ Già Co-Agente del Governo italiano dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Avv. Prof. Anton Giulio Lana

Presidente dell’Unione Forense per la tutela dei Diritti Umani

Dott. Guido Raimondi

Consigliere di Cassazione, già Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Prof. Claudio Zanghì

Professore Emerito di Diritto Internazionale ─ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

MODERA

Avv. Maurizio de Stefano

Commissione Diritti Umani

La partecipazione è consentita esclusivamente DA REMOTO, previa iscrizione  a mezzo della Piattaforma di Formazione continua dell’Ordine degli Avvocati di Roma

https://www.ordineavvocatiroma.it/evento/15-00-18-00-il-settantesimo-anniversario-della-convenzione-europea-dei-diritti-delluomo-riflessi-della-convenzione-europea-dei-diritti-delluomo-sulla-legislazione-e-sulla-giurisprudenza-delle-cort/ 

https://avvocatiromaformazionecontinua.lextel.it/default.do